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Le compagnie aeree poco sicure non potranno più volar
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Bruxelles, 22 marzo 2006

Le compagnie aeree poco sicure non potranno più solcare i cieli europei
La Commissione europea ha adottato oggi il primo elenco comunitario di vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea[1]. Questa “lista nera” di vettori aerei poco sicuri, compilata sulla base dei contributi nazionali e dopo un'analisi approfondita da parte degli esperti degli Stati membri, sarà  ora pubblicata sul sito internet della Commissione. L'elenco contiene 92 vettori per i quali sussiste il divieto operativo assoluto nei cieli europei e 3 vettori soggetti a restrizioni operative. D'ora in avanti varrà  il principio in base al quale i vettori interdetti da uno Stato membro saranno interdetti dall'intera UE.

“L'Unione europea si è finalmente dotata di una strategia coerente per la messa al bando dei vettori aerei poco sicuri”, ha affermato Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione e responsabile dei trasporti. “Questa lista nera terrà  i vettori aerei di dubbia reputazione lontani dai cieli europei e farà  sì che tutti i vettori che operano in Europa rispettino i più elevati standard di sicurezza”.

L'adozione da parte della Commissione fa seguito al parere espresso all'unanimità , il 15 marzo 2006, dal Comitato per la sicurezza aerea composto dagli esperti degli Stati membri. Questa prima lista nera comunitaria di vettori aerei è basata sul regolamento (CE) n. 2111/2005[2], entrato in vigore il 16 gennaio. A partire da tale data gli Stati membri hanno informato la Commissione di ogni divieto o restrizione operativi sul loro territorio e dei motivi di tali divieti. La Commissione ha invitato tutti i vettori aerei interessati a farle pervenire le loro osservazioni ed ha contattato le autorità  per l'aviazione civile responsabili del controllo normativo di tali vettori. Alcuni vettori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto, mentre altri le hanno presentate oralmente alla Commissione e al Comitato per la sicurezza aerea. I divieti e le restrizioni operativi sono imposti esclusivamente sulla base di prove della violazione dei criteri obiettivi e trasparenti che sono pubblicati nel regolamento di cui sopra. Tali criteri si concentrano principalmente sui risultati delle ispezioni effettuate presso gli aeroporti europei, sull'uso di aeromobili antiquati, obsoleti o soggetti a scarsa manutenzione, sull'incapacità  dei vettori aerei di rimediare alle carenze rilevate nel corso delle ispezioni e sull'insufficiente capacità  delle autorità  competenti per la sorveglianza di un vettore aereo a svolgere correttamente tale compito.

Gli Stati membri hanno segnalato che cinque paesi dispongono di un sistema di sorveglianza normativa inadeguato. Una conseguenza importante della lista nera sarà  quella di eliminare la pratica delle bandiere di convenienza in base alla quale alcuni paesi rilasciano certificati operativi a vettori di dubbia reputazione.

La Commissione intende inoltre proseguire i programmi di assistenza tecnica destinati alle autorità  dell'aviazione civile dei paesi terzi. La lista nera contribuirà  a riorientare i programmi di cooperazione verso i paesi che sono disposti a rispettare le norme di sicurezza internazionali, ma che mancano delle risorse necessarie. Negli ultimi cinque anni la Commissione ha speso quasi 80 milioni di euro per tali programmi.

I divieti ora imposti nell'UE riguardano sia i voli passeggeri che le compagnie cargo. La decisione odierna della Commissione impone inoltre restrizioni operative a carico di tre vettori che non possono più volare nell'UE con determinati tipi di aeromobili.

La lista nera europea avrà  effettive ripercussioni sulla sicurezza aerea nell'Unione europea. In aggiunta al suo carattere punitivo, infatti, essa incoraggerà  tutti i vettori aerei che operano in Europa a rispettare pienamente le norme di sicurezza e dissuaderà  i vettori aerei privi di scrupoli dall'operare in Europa. La lista permetterà  inoltre di evitare divergenze tra i divieti e le restrizioni operative decisi dai singoli paesi. Grazie alla sua ampia diffusione la lista avrà  un impatto a livello mondiale. La Commissione consiglia ai cittadini di evitare di viaggiare con questi vettori in altre parti del mondo.

La lista nera pubblicata oggi costituisce un primo passo. La lista sarà  aggiornata ogniqualvolta sia necessario e almeno ogni tre mesi. Sempre oggi la Commissione ha adottato le norme per l'aggiornamento della lista. Qualora ritenga di dover essere rimosso dalla lista in quanto rispetta nuovamente le norme di sicurezza, un vettore aereo potrà  rivolgersi alla Commissione o a uno Stato membro. In seguito il comitato di esperti per la sicurezza aerea esaminerà  gli elementi di prova forniti dal vettore o dall'autorità  incaricata della sua sorveglianza. La Commissione adotterà  una decisione finale sulla base del parere formulato dal Comitato.

Per l'inserimento di un vettore aereo nella lista si applica un'identica procedura. In questo caso la Commissione può agire su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, un diritto del quale non disponeva per la compilazione della prima lista che è basata esclusivamente sui contributi nazionali. La Commissione agirà  in base alle informazioni raccolte dai propri servizi, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), dagli Stati membri o dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Nota : In aggiunta alla compilazione della lista nera, di recente la Commissione ha inoltre proposto di estendere il ruolo dell'EASA (IP/05/1422). La proposta contempla una certificazione ex ante di conformità  degli operatori dei paesi terzi con prescrizioni essenziali per l'esercizio di aeromobili nell'UE. Al momento nessuno Stato membro dell'UE rilascia certificati agli operatori di paesi terzi. La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad approvare questa proposta.

MEMO/06/127 : Questions and answers on aviation blacklist

http://europa.eu.int/comm/transport...ell_list_en.pdf


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[1] http://europa.eu.int/comm/transport...ell_list_en.pdf,

http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Le...7it00150022.pdf).


(fonte web: http://europa.eu.int/rapid/pressRel...&guiLanguage=en )
 




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Andrea
 
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