Ciao a tutti, scusate se un messaggio con la stessa richiesta è in tread di un altro topic, ma son davvero disperato e non so come fare.
Vi spiego la situazione: la mia ragazza è arrivata qua (milano) domenica, lunedì abbiam fatto la registrazion al commissariato di zona e poi siamo andati all'ufficio immigrazione per il pds turistico (che scadrà il 24 luglio), vi tralascio la storia che è saltato il collegamento con roma e quindi dobbiam tornare lì martedì mattina...
Il fatto è che domani andiamo al consolato (preso appuntamento) per il nulla osta, dopodomani lo porto in prefettura per la legalizzazione e quindi martedì dovremmo riceverlo legalizzato. A questo punto sorge il problema. Quando avevo chiamato in comune per le pubblicazioni mi avevano detto di andar li con tutti i documenti, nulla osta compreso. Ora vien fuori che andando li con tutti i documenti si PRENOTANO le pubblicazioni, e che l'appuntamento è per circa metà agosto... :shock:
AIUTO, questo sinifica che non posso tornare in ufficio immigrazione per richiedere l'allungamento del pds causa matrimonio visto che mi rilasciano solo una ricevuta di prenotazione?!?! C'è modo di estendere il pds per turismo? che devo fare? aiutatemi perfavore, sono in crisi depressiva tremenda, sembrava essere tutto a posto ed invece...
Non voglio che lei orni in Russia causa burocrazia (e per lei sarebbe uno schock e un trauma notevole) e non vorrei che rimanesse qui come clandestina seppur per meno di un mese, fino alle publicazioni...ho paura che qualcuno ci fermi...e succeda l'inevitabile...
perfavore, se potete aiutarmi ve ne sarei davvero grato...non so più dove chiedere informazioni, sto sbattendo la faccia contro la burocrazia ovunque mi giri :-(
Aiuto perfavore, urgente per matrimonio
Titolo:
Rosso, prova a farti fare dal comune una lettera che afferma che tu ti vuoi realmente sposare o qualcosa del genere. La burocrazia non crede ad un semplice cittadino come te, magari crede ad un funzionario comunale...
Ma alla tua ragazza quando scade il visto turistico? Il 24 come il pds immagino. Contattami pure su msn con il mio indirizzo e-mail se vuoi.
Ciao
Ma alla tua ragazza quando scade il visto turistico? Il 24 come il pds immagino. Contattami pure su msn con il mio indirizzo e-mail se vuoi.
Ciao
Titolo:
Non stare troppo in pena, Rosso. La tua futura moglie non corre nessun rischio. Rilassati e aspettate in tutta tranquillità la data del vostro matrimonio, e... auguri! :wink:
[b:b2978dfca9]La disciplina delle espulsioni nell'ordinamento italiano[/b:b2978dfca9]
2.3.1. L'espulsione amministrativa
L'art. 13 del T. U. prevede quattro diverse ipotesi di espulsione amministrativa:
1. espulsione amministrativa nei confronti dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma T.U.). Questo tipo di espulsione è disposta dal Ministro dell'Interno, previa comunicazione (21) al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari esteri nei casi in cui la condotta dello straniero, "anche non residente nel territorio dello Stato", sia tale da porre concretamente e gravemente in pericolo la sicurezza della collettività , l'ordinamento politico dello Stato od il prestigio delle autorità ;
2. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'clandestino' (22) che, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non è stato respinto (espulsione per ingresso clandestino, art. 13, secondo comma lett. a);
3. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'irregolare' che si trova sul territorio privo del permesso di soggiorno (espulsione per soggiorno irregolare, art. 13 secondo comma lett. b). Questa ipotesi di espulsione colpisce:
* lo straniero che al suo ingresso non abbia richiesto il permesso di soggiorno al questore nel termine degli 8 giorni lavorativi previsti dalla legge (a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore);
* lo straniero al quale sia stato annullato o revocato il permesso di soggiorno;
* [b:b2978dfca9]lo straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo dello stesso.[/b:b2978dfca9]
Riguardo all'ipotesi di espulsione nei confronti dello straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso, il Consiglio di stato, con sentenza n. 820 del 30 marzo /20 maggio 1999 (23), ha precisato che la mancata richiesta del permesso di soggiorno non legittima di per sè l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. In presenza dell'inadempimento alla richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza deve valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero. Allorchè questi abbia instaurato una normale condizione di vita e ciò sia noto all'autorità amministrativa, ad avviso del Consiglio di stato, l'interesse ad un ordinato vivere civile non può ritenersi compromesso dal solo comportamento omissivo di oneri previsti dalla legge e l'espulsione dello straniero deve ritenersi irragionevole. Pertanto, anche se allo straniero irregolare non è riconosciuto un diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, la discrezionalità dell'amministrazione deve trovare giustificazione nella manifesta ragionevolezza delle sue scelte (24).
Nel caso dell'espulsione dello straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo, la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 6374 del 28 maggio/ 23 giugno 1999, è giunta a conclusioni analoghe a quelle del Consiglio di stato sopra riportate: [b:b2978dfca9]la scadenza del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno non comporta automaticamente l'espulsione dello straniero.[/b:b2978dfca9] In questa sentenza la Corte ha rilevato come la fattispecie dell'espulsione per soggiorno irregolare si presta a due plausibili interpretazioni. In base alla prima, l'espulsione scaturisce automaticamente dal decorso dei 60 giorni senza che sia stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno; in base alla seconda, per disporre l'espulsione occorre, unitamente alla condizione positiva della scadenza del permesso, la sussistenza di un'altra condizione, di tipo negativo, consistente nella mancata presentazione dell'istanza di rinnovo fuori termini, ovvero oltre i 60 giorni dalla scadenza ma precedente al provvedimento di espulsione. Optando per la seconda interpretazione la Corte ha ritenuto che la persona in passato regolarmente soggiornante abbia diritto, prima di essere espulsa ad un esame della sua domanda. Secondo la suprema Corte "il superamento dell'automatismo dell'espulsione, a fronte di meri ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, consente di evitare l'ingresso in clandestinità di quei soggetti che - per avere, per ignoranza, errore o dimenticanza, fatto scadere il termine per il rinnovo - potrebbero altrimenti vedersi costretti a una tale scelta, per non avere più un valido permesso di soggiorno e non poterne domandare tardivamente il rinnovo senza andare incontro ad una espulsione automatica". Ne consegue che il ritardo per il rinnovo, così come (ai sensi della sentenza del Consiglio di stato n. 820) il ritardo per la richiesta del permesso di soggiorno non possono essere da soli motivo di espulsione.
[b:b2978dfca9]La disciplina delle espulsioni nell'ordinamento italiano[/b:b2978dfca9]
2.3.1. L'espulsione amministrativa
L'art. 13 del T. U. prevede quattro diverse ipotesi di espulsione amministrativa:
1. espulsione amministrativa nei confronti dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma T.U.). Questo tipo di espulsione è disposta dal Ministro dell'Interno, previa comunicazione (21) al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari esteri nei casi in cui la condotta dello straniero, "anche non residente nel territorio dello Stato", sia tale da porre concretamente e gravemente in pericolo la sicurezza della collettività , l'ordinamento politico dello Stato od il prestigio delle autorità ;
2. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'clandestino' (22) che, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non è stato respinto (espulsione per ingresso clandestino, art. 13, secondo comma lett. a);
3. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'irregolare' che si trova sul territorio privo del permesso di soggiorno (espulsione per soggiorno irregolare, art. 13 secondo comma lett. b). Questa ipotesi di espulsione colpisce:
* lo straniero che al suo ingresso non abbia richiesto il permesso di soggiorno al questore nel termine degli 8 giorni lavorativi previsti dalla legge (a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore);
* lo straniero al quale sia stato annullato o revocato il permesso di soggiorno;
* [b:b2978dfca9]lo straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo dello stesso.[/b:b2978dfca9]
Riguardo all'ipotesi di espulsione nei confronti dello straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso, il Consiglio di stato, con sentenza n. 820 del 30 marzo /20 maggio 1999 (23), ha precisato che la mancata richiesta del permesso di soggiorno non legittima di per sè l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. In presenza dell'inadempimento alla richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza deve valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero. Allorchè questi abbia instaurato una normale condizione di vita e ciò sia noto all'autorità amministrativa, ad avviso del Consiglio di stato, l'interesse ad un ordinato vivere civile non può ritenersi compromesso dal solo comportamento omissivo di oneri previsti dalla legge e l'espulsione dello straniero deve ritenersi irragionevole. Pertanto, anche se allo straniero irregolare non è riconosciuto un diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, la discrezionalità dell'amministrazione deve trovare giustificazione nella manifesta ragionevolezza delle sue scelte (24).
Nel caso dell'espulsione dello straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo, la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 6374 del 28 maggio/ 23 giugno 1999, è giunta a conclusioni analoghe a quelle del Consiglio di stato sopra riportate: [b:b2978dfca9]la scadenza del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno non comporta automaticamente l'espulsione dello straniero.[/b:b2978dfca9] In questa sentenza la Corte ha rilevato come la fattispecie dell'espulsione per soggiorno irregolare si presta a due plausibili interpretazioni. In base alla prima, l'espulsione scaturisce automaticamente dal decorso dei 60 giorni senza che sia stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno; in base alla seconda, per disporre l'espulsione occorre, unitamente alla condizione positiva della scadenza del permesso, la sussistenza di un'altra condizione, di tipo negativo, consistente nella mancata presentazione dell'istanza di rinnovo fuori termini, ovvero oltre i 60 giorni dalla scadenza ma precedente al provvedimento di espulsione. Optando per la seconda interpretazione la Corte ha ritenuto che la persona in passato regolarmente soggiornante abbia diritto, prima di essere espulsa ad un esame della sua domanda. Secondo la suprema Corte "il superamento dell'automatismo dell'espulsione, a fronte di meri ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, consente di evitare l'ingresso in clandestinità di quei soggetti che - per avere, per ignoranza, errore o dimenticanza, fatto scadere il termine per il rinnovo - potrebbero altrimenti vedersi costretti a una tale scelta, per non avere più un valido permesso di soggiorno e non poterne domandare tardivamente il rinnovo senza andare incontro ad una espulsione automatica". Ne consegue che il ritardo per il rinnovo, così come (ai sensi della sentenza del Consiglio di stato n. 820) il ritardo per la richiesta del permesso di soggiorno non possono essere da soli motivo di espulsione.
Titolo:
Io, Rosso come altra possibilità chiederei come documento rafforzante l'ipotesi di matrimonio, se naturalmente lo ritieni utile, anche qualche consiglio alla chiesa (se dovesse accadere) dove farai il matrimonio.
Sicuramente so di casi di persone che hanno seguito i corsi per il matrimonio organizzati dalla chiesa, che si sono fatti lasciare dalla guida spirituale, documenti di partecipazione ai corsi e li hanno presentati come ulteriore controprova della veridicità dell'intento del matrimonio.
Provare a chiedere non costa nulla.
poka :wink:
Sicuramente so di casi di persone che hanno seguito i corsi per il matrimonio organizzati dalla chiesa, che si sono fatti lasciare dalla guida spirituale, documenti di partecipazione ai corsi e li hanno presentati come ulteriore controprova della veridicità dell'intento del matrimonio.
Provare a chiedere non costa nulla.
poka :wink:
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