Ciao,
una domanda ai piu' esperti di me: in quali uffici/agenzie mi posso rivolgere a Mosca per cambiare EURO in Travel cheques (ai fini di presentarli in Consolato al posto della fidejussione) ?
Ammetto che non ne ho mai visto un Travel Cheque e pertanto mi sento molto "impedito" :-)))
Grazie,
Archie
Travel Cheques
Titolo: Re: Travel Cheques
Se sei sicuro che li accettino al consolato? Se parli di San Pietroburgo, di solito vogliono solo contanti e non prendono neppure i libretti al portatore (esperienza personale ripetuta piu' volte).
Paka Rago
Paka Rago
Titolo: Re: Travel Cheques
Noto con estremo piacere che le belle abitudini della "Penisola Italiota" si ripercuotono anche all'estero!
Il Consolato in questione e' quello di Mosca, il quale NON ACCETTA ASSOLUTAMENTE contanti a prova della garanzia economica!
Solo fidejussione (a singola persona o piu' persone), estratto conto bancario recente o Travel Cheques.
Il mondo é bello perche' vario (come odio queste cose!!!)
Bye,
Archie
rago ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Noto con estremo piacere che le belle abitudini della "Penisola Italiota" si ripercuotono anche all'estero!
Il Consolato in questione e' quello di Mosca, il quale NON ACCETTA ASSOLUTAMENTE contanti a prova della garanzia economica!
Solo fidejussione (a singola persona o piu' persone), estratto conto bancario recente o Travel Cheques.
Il mondo é bello perche' vario (come odio queste cose!!!)
Bye,
Archie
Titolo: Re: Travel Cheques
Molte Banche producono Travel cheques al posto di contanti.
Va in una Banca e chiedi la conversione dei contanti in Euro in Travel Cheques.
Va in una Banca e chiedi la conversione dei contanti in Euro in Travel Cheques.
Titolo: Re: Travel Cheques
Posso usare una banca Russa a Mosca o devo necessariamente farlo in Italia?
Grazie,
Archie
Cheburashka ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Posso usare una banca Russa a Mosca o devo necessariamente farlo in Italia?
Grazie,
Archie
Titolo: Re: Travel Cheques
io penso che ti convenga farlo in Italia, meglio portarsi dietro i TC invece dei contanti, che ne pensi?
Paka Rago
Paka Rago
Titolo: Re: Travel Cheques
Nel mio caso desideravo pormi nella situazione che se il Consolato non accetta la polizza fidejussoria per qualche motivo, posso uscire dal Consolato, correre nella prima banca e ottenere i Travel Cheques.
;-)
Bye,
Archie
rago ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Nel mio caso desideravo pormi nella situazione che se il Consolato non accetta la polizza fidejussoria per qualche motivo, posso uscire dal Consolato, correre nella prima banca e ottenere i Travel Cheques.
;-)
Bye,
Archie
Titolo: Re: Travel Cheques
Non devi neccessariamente farlo in Italia , puoi farlo anche in una banca a Mosca. Per quello che costano di commissione, saranno ben lieti di accontentarti.
Titolo: Re: Travel Cheques
Per quale motivo non dovrebbe accettarla???
Se l'istituto di credito (assicurazione/banca) che ti ha fatto la fidejussione è iscritta negli elenchi appositi (camera commercio e altri elenchi di cui ora non ricordo il nome) ed è abilitata per emettere questo tipo di documenti, il consolato -in quanto ufficio pubblico italiano- NON può NON accettare la fidejussione!!
Se fai tutto in regola non avrai problemi con la tua fidejusisone!!
CIAO!
aamoruso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Per quale motivo non dovrebbe accettarla???
Se l'istituto di credito (assicurazione/banca) che ti ha fatto la fidejussione è iscritta negli elenchi appositi (camera commercio e altri elenchi di cui ora non ricordo il nome) ed è abilitata per emettere questo tipo di documenti, il consolato -in quanto ufficio pubblico italiano- NON può NON accettare la fidejussione!!
Se fai tutto in regola non avrai problemi con la tua fidejusisone!!
CIAO!
Titolo: Re: Travel Cheques
Approvo in pieno la visione di Totoro.
Molte volte quelli delle ambasciate dimenticano che ci sono delle regole scritte...
Una volta mi ricorda che hanno messo in dubbio il mio calcolo sui mezzi di sostetamento.
Gli ho dovuto scaricare la tabella dalla sito del ministro degli esteri per fargli capire che si sbaglivano...
Molte volte quelli delle ambasciate dimenticano che ci sono delle regole scritte...
Una volta mi ricorda che hanno messo in dubbio il mio calcolo sui mezzi di sostetamento.
Gli ho dovuto scaricare la tabella dalla sito del ministro degli esteri per fargli capire che si sbaglivano...
Titolo: Re: Travel Cheques
salve,
sapete se il consolato italiano a mosca accetterebbe un certificato di acquisto di valuta in euro come prova dei mezzi di sussistenza?
grazie
sapete se il consolato italiano a mosca accetterebbe un certificato di acquisto di valuta in euro come prova dei mezzi di sussistenza?
grazie
Titolo: Re: Travel Cheques
Direttiva del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2000 concernente la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1;
Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;
Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;
E m a n a la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per
quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.
2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.
3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale.
4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.
Art. 2.
1. Salvo che le norme del testo unico o del regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilita' della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
Art. 3.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.
Art. 4.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico sono determinati da: a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
Art. 5.
1. Oltre la disponibilita' della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validita' pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento e' sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.
Art. 6.
1. Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.
2. Restano ferme forme piu' favorevoli di modalita' di ingresso stabilite in virtu' di specifici accordi.
Le amministrazioni competenti cureranno l'applicazione della presente direttiva che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2000
Il Ministro: Bianco Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 170
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1;
Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;
Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;
E m a n a la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per
quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.
2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.
3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale.
4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.
Art. 2.
1. Salvo che le norme del testo unico o del regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilita' della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
Art. 3.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.
Art. 4.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico sono determinati da: a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
Art. 5.
1. Oltre la disponibilita' della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validita' pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento e' sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.
Art. 6.
1. Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.
2. Restano ferme forme piu' favorevoli di modalita' di ingresso stabilite in virtu' di specifici accordi.
Le amministrazioni competenti cureranno l'applicazione della presente direttiva che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2000
Il Ministro: Bianco Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 170
Titolo: Re: Travel Cheques
"3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale."
...quindi un certificato di acquisto di valuta in euro puó andare bene?
...quindi un certificato di acquisto di valuta in euro puó andare bene?
Titolo: Re: Travel Cheques
Anche se la questione e' ormai di diversi mesi addietro, rispondo comunque per completezza.
Il dubbio sorto allora era dovuto al fatto che mi presentavo in Consolato con una SINGOLA polizza fidejussoria per DUE persone che viaggiavano insieme.
Questo per risparmiare sugli (inutili) costi di fidejussione (100Euro a polizza!), rispettando ovviamente gli importi minimi imposti dal Consolato.
Il problema era dovuto al fatto che al call-center di prenotazione/informazioni Visti del Consolato Italiano di Mosca ho ricevuto informazioni contraddittorie parlando con i vari impiegati.
Fortunatamente, a Maggio 2007, la polizza e' stata accettata senza problemi una volta presentata allo sportello.
L'eventuale vizio di forma e' critico in tali situazioni: infatti mentre espletavo le pratiche allo sportello, una coppia e' stata "invitata a tornare nuovamente" proprio a causa di un problema simile, legato ad un documento che poteva essere prodotto SOLO in Italia.
Non ricordo sinceramente quale documento fosse, ma tant'e'....
Ergo, suggerimento per tutti gli "avventurieri del Consolato Perduto" é quello di avere sempre un "piano di riserva", almeno per dove (tecnicamente/economicamente) possibile.
Bye,
Archie
Totoro ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Anche se la questione e' ormai di diversi mesi addietro, rispondo comunque per completezza.
Il dubbio sorto allora era dovuto al fatto che mi presentavo in Consolato con una SINGOLA polizza fidejussoria per DUE persone che viaggiavano insieme.
Questo per risparmiare sugli (inutili) costi di fidejussione (100Euro a polizza!), rispettando ovviamente gli importi minimi imposti dal Consolato.
Il problema era dovuto al fatto che al call-center di prenotazione/informazioni Visti del Consolato Italiano di Mosca ho ricevuto informazioni contraddittorie parlando con i vari impiegati.
Fortunatamente, a Maggio 2007, la polizza e' stata accettata senza problemi una volta presentata allo sportello.
L'eventuale vizio di forma e' critico in tali situazioni: infatti mentre espletavo le pratiche allo sportello, una coppia e' stata "invitata a tornare nuovamente" proprio a causa di un problema simile, legato ad un documento che poteva essere prodotto SOLO in Italia.
Non ricordo sinceramente quale documento fosse, ma tant'e'....
Ergo, suggerimento per tutti gli "avventurieri del Consolato Perduto" é quello di avere sempre un "piano di riserva", almeno per dove (tecnicamente/economicamente) possibile.
Bye,
Archie
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