Riforma della cittadinanza
Il testo approvato dal governo. Le novità per minori, naturalizzazioni e matrimoni.
Il testo del DDL varato dal consiglio dei ministri. Il ddl, che ora dovrà passare all'esame del Parlamento, è composto di sette articoli e va a modificare la legge n.91 del 5 febbraio 1992.
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n.91, RECANTE NUOVE
NORME SULLA C1TTADfNANZA
DISEGNO DI LEGGE
Art.1
(Nascita)
l. All'articolo 1, comma I. della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) - chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui ameno uno sia
residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno 5 anni, al momento della nascita ed in
possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
b-ter) - chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente
residente, sia nato in Italia ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di
soggiorno CE- per soggiornanti di lungo periodo.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, in. 91, è inserito il seguente:
"1-bis Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 entro un anno dal compimento della
maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza
italiana."
Art. 2
(Minori)
1. 1.1 comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 9J., è sostituito dai seguenti:
"2. Il minore figli o di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza
interruzioni da almeno cinque anni ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch'esso legalmente residente in
Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo
scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per
almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà
genitoriale secondo l'ordinamento del paese di origine. Entro un anno dal compimento della
maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di ultra cittadinanza, alla cittadinanza
italiana.
2-bis, Alle medesime condizioni di cui al comma 2, qualora alla maggiore età lo straniero risieda
legalmente nel territorio da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno
dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana"
Art. 3
(Matrimonio)
1. L'articolo 5 della legge 5 Febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: "Art.5 - Il coniuge,
straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se
all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia
intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non
sassata separazione personale dei coniugi.".
Art. 4
(Concessione della cittadinanza)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
"La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Ministro dell'interno ai soggetti di
seguito indicati ed in possesso del requisito reddituale. non inferiore a quello richiesto per il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:"
2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio ;1992, n. 91, è sostituita dalla
seguente; "l) allo straniero che risiede ''legalmente da almeno cinque inni nel territorio della
Repubblica.".
Art. 5
(Regolamento di esecuzione)
I. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente: "9-bis - I
L.'acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f),
è comunque sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel
territorio dello Stato.
2. Con regolamento di esecuzione della presente legge adottato. ai sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'intorno, verranno definiti i termini
e le modalità per la presentazione delle istanze, gli organi competenti a riceverle, nonché la
documentazione da produrre ivi compresa quella ritenuta idonea a comprovare la sussistenza del
requisito di cui al comma 1 e venano armonizzate le norme contenute nel decreto i del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1.993, n. 572.".
Art 6
(Giuramento)
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992 , n. 91, è sostituito dal seguente: "Art. 10 - 1. Entro sei
mesi dalla notifica del decreto di conferimento della, cittadinanza la persona a cui lo stesso sì
riferisce deve prestare giuramento secondo le modalità ed i contenuti che saranno stabiliti nel
regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis.
2. Il medesimo decreto non ha effetto se il giuramento non è prestato entro il termine di cui al
comma 1.".
Art. 7
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall' attuazione del presente provvedimento, valutato in 200.000 euro annui a
decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai,
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno e per l'anno 2008 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo Ministero degli
affari esteri. Il Ministro dell'economia c delle finanze è autorizzato ad apportare, con, propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdente sociale e
il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma. 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n,. 468 del 1978,
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
L'articolo 1 è dedicato all'acquisto della cittadinanza per nascita. Saranno italiani i bambini nati in Italia da genitori stranieri, dei quali almeno uno è "residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno 5 anni, al momento della nascita ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Stesso diritto per chi nasce in Italia da genitori stranieri "di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE- per soggiornanti di lungo periodo." In entrambi i casi, entro un anno dal compimento della maggiore età, "il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana".
Il secondo articolo parla dei minori nati all'estero. Potranno diventare italiani se almeno uno dei genitori risiede "legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", a patto però anche loro siano in italia da 5 anni e che qui abbiano frequentato un ciclo scolastico, un corso di formazione professionale o abbiano lavorato per almeno un anno. Anche loro, dopo i 18 anni, potranno rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'articolo 3 rende più difficili le acquisizioni per matrimonio, che oggi rappresentano il 90% del totale. Il coniuge straniero di un cittadino italiano "acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni [attualmente bastano 6 mesi, ndr] nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se all'estero".
Il tempo necessario per la naturalizzazione viene dimezzato dall'articolo 4, che dà la possibilità di diventare italiano "allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque inni nel territorio della Repubblica". La cittadinanza verrà concessa con decreto del Ministro dell'Interno, mentre oggi è del Presidente della Repubblica.
All'articolo 5 si specifica che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio o per residenza sarà subordinato alla "verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato". Il regolamento attuativo della nuova legge spiegherà come si procederà a questa verifica e detterà tempi e modi per la presentazione delle domande.
L'articolo 6 prevede che si presti giuramento entro sei mesi dalla notifica del conferimento della cittadinanza, pena l'annullamento. Anche in questo caso, sarà il regolamento d'attuazione a spiegare le modalità e i contenuti del giuramento. L'ultimo articolo è dedicato alla copertura finanziaria: secondo il governo, la riforma della cittadinanza dovrebbe costare allo Stato 200mila euro l'anno.
(fonte web stranieriinitalia.it articolo firmato EP)