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[HELP] Matrimonio in Russia: Pubblicazioni
Ciao a tutti,
ho la sensazione di aver calpestato un detonatore di una mina nascosta e ora ho paura ad alzare il piede (ovviamente).
Per caso oggi mi sono imbattuto in questa frase :
"Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere."
Questo ha visualizzato nella mia mente il seguente pensiero: "Uhmm, ma io non ho mica richiesto le pubblicazioni al mio Comune finora! nessuno me le ha mai chieste, ne le ho mai viste nella lista delle cose da fare x il matrimonio in Russia, ne lo ZAGS di Mosca (dove mi sposerò) le ha chieste, così come non ha chiesto Nulla Osta (frutto di eventuali pubblicazioni, tipicamente), ma solo documentazione comprovante il mio stato civile, ne l'Ambasciata Italiana a Mosca che è stata interpellata per sapere i passi e le cose da fare per il matrimonio e per il dopo matrimonio (trascrizione, visto x ricongiugimento etc..).
In questo momento quindi, io sto andando a sposarmi in Russia, a Mosca il 21 Gennaio (auguri Roberto!!! grazie grazie! :-D ) senza aver mai pensato a fare queste pubblicazioni (e come potrei poi, la mia lei è in Russia, basto solo io?)
Ritenete che abbia veramente messo il piede su questa mina, oppure mi sapete argomentare il contrario?
Scenari possibili?
Sono sicuro che ZAGS mi fa sposare, loro hanno ricevuto tutti i documenti richiesti e loro hanno fissato la data delle nozze dopo aver controllato che c'era tutto.
L'Ambasciata Italiana a Mosca, dice di andare poi da loro con atto di matrimonio tradotto, legalizzato e apostillato per la trasmissione al mio comune di residenza, e per far partire le pratiche di ricongiungimento.
E l'assenza di queste pubblicazioni che implicazioni potrebbe avere?
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Non sono un esperto in materia, quindi non so cosa dirti di preciso. Credo che sia meglio che ti informi comunque nel tuo comune di residenza (tieni presente che le pubblicazioni devono stare affisse due settimane, saresti ancora in tempo se le fai entro domani), con la burocrazia non si sa mai.
Letta la tua richiesta di aiuto ho subito cercato qualcosa in rete, dati i tuoi tempi strettissimi. Sul sito www.meltingpot.org ho trovato questo, che riporto interamente:
Matrimonio all'estero - Quale prassi da seguire (8 luglio 2004)
[i:5d0bd4b792]Spett.le redazione di Meltingpot, espongo quanto segue:
mi dovrei sposare il prossimo anno all'estero in un Paese per il quale lo stato italiano ne riconosce il matrimonio e dopo aver fatto le pubblicazioni in Italia al comune di residenza, avrei intenzione di trattenermi all'estero per la durata del tipo di congedo lavorativo che vorrei chiedere alla mia azienda.
La ragazza che dovrei sposare ha gia' una figlia di 2 anni.
Vorrei sapere:
1. quale status giuridico acquisisco (padre adottivo, affidatario o altro?)
2. dove far trascrivere l'atto di matrimonio, quali documenti servono e se posso inviare i documenti via fax o far fare la trascrizione da persona delegata oppure se posso avvalermi dell\'ambasciata italiana del paese estero dove mi trattengo.
3. che tipo di congedo potrei richiedere alla mia azienda presso cui lavoro?
4. che documenti occorrono ai fini della richiesta di congedo
Ringrazio anticipatamente.[/i:5d0bd4b792]
[b:5d0bd4b792]In questo caso la figlia della futura sposa - che non sarebbe figlia di un cittadino italiano - rimane cittadina straniera a tutti gli effetti. Il fatto che il cittadino italiano si sposi con una cittadina straniera, non comporta automaticamente nessun rapporto tra il marito cittadino italiano e la figlia della signora nata da una precedente unione.
In altre parole, il fatto di sposare la mamma non comporta automaticamente l'instaurazione di un rapporto di parentela nei confronti di sua figlia e il marito non diventerebbe automaticamente nè padre adottivo nè genitore affidatario. Quindi la questione del matrimonio rimane separata rispetto al rapporto che l'attuale marito potrà avere con la figlia nata da una precedente unione. Se vorrà potrà attivare all'estero la procedura di adozione che seguirà la sua strada autonomamente in base alla legge di quel Paese.
Si evidenzia che nel momento in cui la moglie di cittadino italiano volesse entrare nel territorio italiano non avrebbe alcun problema, perchè, si tratterebbe di una persona che ha diritto ad essere equiparata ad una persona comunitaria a tutti gli effetti (si veda in tal senso la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee - MRAX, Causa C-459/99).
Ma questo diritto non si trasmetterebbe altrettanto automaticamente alla figlia nata da una precedente unione. Solo nel momento in cui fosse perfezionata l'adozione a tutti gli effetti legali questa bambina sarebbe equiparata a una cittadina italiana, e, quindi, ad una cittadina comunitaria e potrebbe come la mamma fare liberamente ingresso nello spazio europeo.
[size=18:5d0bd4b792][i:5d0bd4b792]Naturalmente il matrimonio celebrato all'estero dovrà essere trascritto presso i registri di stato civile italiani, la qual cosa potrà essere fatta tramite la cancelleria del Consolato italiano operante nel Paese straniero ove si celebra il matrimonio. Questo comporta qualche tempo di attesa, ma costituisce un diritto pacifico di tutti gli interessati e quindi nessun tipo di rifiuto od ostacolo potrebbe essere opposto dagli uffici del consolato.[/i:5d0bd4b792][/size:5d0bd4b792]
Per quanto riguarda la durata del congedo matrimoniale, si precisa che essa viene regolata dai contratti collettivi di categoria e che può avere una durata maggiore o minore a seconda del tipo di contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. Normalmente il congedo matrimoniale ha una durata di circa quindici giorni che eventualmente può essere cumulata con il godimento delle ferie. Ecco che quindi se l'interessato riesce - mettendosi d'accordo con il datore di lavoro - ad ottenere le ferie più il congedo matrimoniale, ha a disposizione un certo periodo di tempo anche per seguire poi tutte le pratiche sopra evidenziate.
[/b:5d0bd4b792]
Dalla parte che ho evidenziato ingrandendo il carattere potrebbe sembrare che le pubblicazioni non siano necessarie e che basti la trascrizione presso il Consolato. Vedrò se posso trovare o sapere qualcosa in più.
In bocca al lupo e tanti auguri sinceri
Rodofetto
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E' l'articolo 115 del codice civile, con gli articoli 84 e seguenti, che stabilisce la legislazione in materia di un matrimonio all'estero.
ValiditàÂ
Il tuo matrimonio all'estero sarà valido in Italia se:
# sei maggiorenne (art.84)
# non sei interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.)
# sei libero di stato: o divorziato oppure non vincolato da un precedente matrimonio (art. 86 c.c.)
# Non sei vincolato da legami di parentela o di adozione con il futuro coniuge (art. 87 c.c.)
L'articolo 115 del Codice civile va letto unitamente all'articolo 27 della Legge 218/95, che prevede la capacità di contrarre matrimonio regolata dalla legge nazionale di ciascuno sposo. In più, c'è l'art.16, 1° comma, della medesima legge. Secondo questo la legislazione straniera non si applica, se è contraria all'ordine pubblico italiano.
L'articolo 115, 2° comma c.c. e art. 28 Legge 218/95 stabilisce anche che:
Per un matrimonio contratto all'estero, sia civile, che religioso, si deve tener conto della legge del luogo in cui è avvenuta la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza di uno dei due sposi; se una di queste considera valido il matrimonio celebrato con formula prescelta, questo sarà ritenuto valido anche in Italia.
Rodofetto
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Il matrimonio all'estero del cittadino italiano. Il matrimonio islamico
di Giuseppe Briganti -
Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla celebrazione all'estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi italiani. Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti in Italia scelgono con una certa frequenza di sposarsi in un altro Stato.
L'art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile)[1] prevede che il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare.
La celebrazione del matrimonio all'estero da parte del cittadino italiano residente in Italia può avvenire pertanto dinanzi all'autorità consolare italiana[2] o dinanzi all'autorità locale. In questa sede ci si soffermerà su tale ultima modalità [3].
Secondo l'art. 27 L. 218/1995[4] di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
La legge che stabilisce un impedimento al matrimonio determina anche le conseguenze della violazione di esso, i termini per farlo valere, gli eventuali effetti di un certo periodo di vita in comune[5].
Occorre in proposito ricordare altresì l'art. 115, comma 1, del codice civile, il quale prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino all'estero, che detto cittadino italiano sia comunque soggetto alle norme italiane sulle “condizioni necessarie per contrarre matrimonio†stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.
Le condizioni richiamate, com'è noto, riguardano l'età (art. 84), la sanità mentale (art. 85), l'inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità , adozione tra i nubendi (art. 87); l'ipotesi del “delitto†(art. 88).
La mancanza di uno dei requisiti o l'esistenza di uno degli impedimenti suddetti rendono il matrimonio eventualmente contratto invalido con riferimento all'ordinamento giuridico italiano.
La legge italiana prevede altresì degli impedimenti al matrimonio (impedimenti impedienti) che non comportano una invalidità di esso ma una sua semplice irregolarità , la cui unica conseguenza è l'applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli sposi, peraltro di importo minimo (artt. 134 e 140 cod. civ.).
Tali impedimenti sono costituiti dal lutto vedovile (art. 89) e dall'omissione delle pubblicazioni, di cui si tratterà nel prosieguo.
Secondo l'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio contratto all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento.
Come si vede, la norma pone tre criteri tra loro concorrenti per stabilire la validità dal punto di vista formale del matrimonio: basta che uno di essi sia soddisfatto per aversi un matrimonio valido per l'ordinamento giuridico italiano.
D'altra parte, deve essere preso in considerazione anche l'art. 16 L. 218/1995, il quale prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con le conseguenze di cui al secondo comma della medesima disposizione[6].
Occorre ricordare in proposito che la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla compatibilità con l'ordine pubblico del matrimonio islamico con una pronuncia che, ancorchè riferita alla disciplina anteriore alla L. 218/1995, conserva tutt'oggi la propria rilevanza.
Con detta decisione[7], la Corte di Cassazione ha affermato che l'insostenibilità della tesi secondo cui ad un matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero - sia pure nel rispetto delle forme ivi stabilite ed in presenza delle persone - non potrebbe riconoscersi alcun effetto giuridico, ove la lex loci preveda caratteristiche contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio del cd. favor matrimonii, alla cui stregua l'atto non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate negli artt. 117 e ss. cod. civ. - nelle quali non può essere ricompresa quella del matrimonio contratto secondo un rito che preveda la poligamia e/o lo scioglimento del vincolo ad nutum - e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento[8].
Ne deriva che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero pur secondo una legge che consenta la poligamia e/o il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscerne l'idoneità a produrre effetti nel nostro ordinamento, sino a quando non se ne deduca la nullità e non intervenga una pronuncia sul punto[9].
Non mancano d'altra parte taluni i quali sostengono che il matrimonio islamico, prevedendo istituti quali la poligamia ed il ripudio, non possa produrre alcun effetto nel nostro ordinamento giuridico per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, trattandosi di un matrimonio privo del requisito dell'assunzione dell'obbligo reciproco di fedeltà , requisito da ritenersi essenziale per la configurabilità giuridica del matrimonio nel nostro ordinamento[10].
Secondo l'opinione prevalente, come sopra illustrato, non è tuttavia possibile trarre dai suddetti caratteri del matrimonio islamico la conseguenza automatica della sua inefficacia nel nostro ordinamento, semprechè il matrimonio sia stato contratto nel rispetto delle forme stabilite dalla legge del luogo di celebrazione e semprechè sussistano i requisiti di stato e capacità dei contraenti.
[b:3f9ec91b72]Il matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano residente in Italia nelle forme previste dalla legge del luogo di celebrazione deve essere preceduto dalle pubblicazioni e deve essere seguito dalla trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile italiano.[/b:3f9ec91b72]
[b:3f9ec91b72]Con riguardo alle pubblicazioni, a tale conclusione si deve pervenire nonostante l'abrogazione dell'art. 115, comma 2, cod. civ.[11].
Tuttavia, la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e trascrizione), come già in parte accennato, non pregiudica la validità del matrimonio. La trascrizione in particolare non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità .[/b:3f9ec91b72]
[b:3f9ec91b72]Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti, in linea di principio, i matrimoni celebrati all'estero tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera[12]; la loro trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo.
Peraltro, nell'ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l'atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall'art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento[13].[/b:3f9ec91b72]
[b:3f9ec91b72]La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì, in senso conforme, che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell'ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana; tale principio - prosegue la Suprema Corte - non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido sulla base del principio locus regit actum[14].
Nè le pubblicazioni nè la trascrizione sono dunque richieste per la validità del matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani secondo la legge straniera; matrimonio che è immediatamente valido e rilevante per l'ordinamento giuridico italiano.[/b:3f9ec91b72]
[b:3f9ec91b72]Con riguardo alle pubblicazioni, occorre peraltro precisare quanto segue.
La pubblicazione può diventare indispensabile al fine di contrarre matrimonio all'estero allorchè il Paese prescelto richieda preliminarmente un'attestazione della mancanza di impedimenti al matrimonio o richieda il rilascio del certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980[15]: tali documenti possono essere infatti rilasciati solo dopo che sia stato dato corso alle pubblicazioni e non ne siano conseguite opposizioni[16].
Con riguardo invece alla trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, sarà cura degli interessati trasmettere copia dell'atto alle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane o direttamente all'ufficiale di stato civile italiano richiedendone la trascrizione[17].
Deve precisarsi che la trascrizione diventa necessaria per l'efficacia del matrimonio - si ritiene - solo nel caso di matrimonio cattolico contratto all'estero da cittadino italiano in uno Stato che ad esso non ricolleghi effetti civili, al fine di realizzare la fattispecie del matrimonio canonico-concordatario[18].
Per quanto concerne infine la prova del matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano, essa è costituita dall'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile dello Stato straniero[19].
[/b:3f9ec91b72]
[u:3f9ec91b72]Note[/u:3f9ec91b72]
[1] DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, GU 303 del 30 dicembre 2000, Suppl. ord.
[2] La celebrazione davanti all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero è regolata dagli artt. 10 ss. della legge consolare (DPR 5/01/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, GU 98 del 19/04/1967, Suppl. ord.).
[3] Sull'argomento, si veda T. Ballarino, Diritto Internazionale Privato, Padova, Cedam; R. Calvigioni, Matrimonio degli italiani all'estero: pubblicazione e trascrizione, disponibile su www.anusca.it all'indirizzo www.anusca.it/RelazioniXXIIIConvegno/RENZO-CALVIGIONI.rtf; P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero; sua validità interinale fino a quando, nel caso di sua impugnativa, non intervenga pronuncia di nullità o di annullabilità , disponibile su www.sepel.it all'indirizzo www.sepel.it/sci/arti2003/pag-501.pdf.
[4] Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995, Suppl. ord.
[5] Ballarino, op. cit.
[6] L'art. 16, comma 2, L. 218/1995 stabilisce che, qualora non sia possibile applicare la legge straniera richiamata dalle norme di conflitto, “si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italianaâ€Â.
[7] Cass. civ., sez. I, 2/03/1999, n. 1739, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, 613.
[8] La Corte di Cassazione prende in esame anche l'opinione secondo cui, nell'ipotesi di matrimonio islamico (e, in ogni caso, contratto secondo una legge che ammetta la poligamia od il ripudio unilaterale), l'atto non potrebbe nemmeno essere qualificato come matrimonio nel senso voluto dal nostro ordinamento poichè il vizio riguarderebbe lo stesso consenso.
In proposito la S.C. rileva che il principio del “favor matrimonii†e, quindi, della sua validità interinale non soffre eccezioni in situazioni che pur configurano la medesima incompatibilità ontologica con l'ordine pubblico ed attengono, in diversa misura, alla validità del consenso, quali il matrimonio contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 cod. civ.: in ipotesi, cioè, espressamente previste dall'art. 117 cod. civ. come motivo di impugnazione del matrimonio, con la conseguente necessità di una pronuncia di nullità o di annullamento.
[9] La Suprema Corte, con la citata sentenza, richiama anche quell'autorevole indirizzo dottrinario secondo cui occorre distinguere la regolamentazione del rapporto giuridico controverso dalla rilevazione dei suoi presupposti, la regolamentazione della questione principale da quella pregiudiziale o preliminare, con la conseguenza che la disciplina di tali presupposti o questioni, posta dall'ordinamento straniero, al pari del diritto o “status†che si presenta come acquisito rispetto alla situazione da accertare, costituiscono essenzialmente elementi interpretativi (ove a ciò occorra procedere) delle norme straniere richiamate dalle disposizioni di diritto internazionale privato per la soluzione del caso concreto e che, in quanto tali, non sono direttamente immessi nell'ordinamento interno (la fattispecie verteva sui diritti successori del coniuge).
[10] P. Grassano, Del rapporto del matrimonio islamico con l'ordinamento italiano, disponibile su www.sepel.it all'indirizzo www.sepel.it/articoligrassano.htm.
[11] Cfr. R. Calvigioni, op. cit.
[12] Cass. 1739/1999 cit.; Cass. civ., sez. I, 13/04/2001, n. 5537, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, 149.
[13] Sul punto, v. anche P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero cit.
[14] Cass. civ., sez. I, 19/10/1998, n. 10351, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, 595.
[15] Legge n. 950 del 19/11/1984, Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a monaco il 5 settembre 1980, GU 18 del 22 gennaio 1985.
[16] R. Calvigioni, op. cit.
[17] Si vedano, rispettivamente, gli artt. 16 e 17; 12, comma 11, DPR 396/2000.
[18] Alle condizioni poste dalla legge di esecuzione del Concordato. Ballarino, op. cit.; P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero cit.
[19] Cass. civ., sez. I, 28/04/1990 n. 3599, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1991, 750.
Rodofetto
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[size=18:c887901f80][b:c887901f80]Last but not least :-D[/b:c887901f80][/size:c887901f80]
MATRIMONIO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO:
PUBBLICAZIONE E TRASCRIZIONE.
Introduzione
Gli ufficiali di stato civile hanno sempre ricevuto gli atti di matrimonio celebrati all'estero da cittadini italiani colà residenti e trasmessi in Italia per la trascrizione: spesso vengono inviati unitamente agli altri atti di stato civile relativi all'interessato ed ai componenti la propria famiglia. Caratteristica di tali atti era, fino a qualche tempo fa, il fatto che riguardassero quasi esclusivamente cittadini italiani che si trovavano all'estero non occasionalmente, in quanto residenti nello Stato dove avveniva l'evento.
Gradualmente, in particolare per il matrimonio, negli ultimi anni è cresciuto il numero di atti che vengono trasmessi per la trascrizione che sono riferiti a cittadini italiani residenti in Italia, dove vivono e svolgono il loro lavoro, che si recano all'estero per contrarre matrimonio: in genere, uno dei due sposi è cittadino straniero, ma capita anche che entrambi siano italiani e decidano di celebrare all'estero per i più svariati motivi. Al contrario, nel caso uno degli sposi sia straniero, la scelta di celebrare nello Stato di cui è cittadino, è dovuta principalmente al fatto che lo straniero non può uscire dal proprio Paese o non può comunque venire in Italia: di conseguenza, quella celebrazione diventa l'unico modo possibile per contrarre matrimonio.
In ogni caso, per l'ufficiale di stato civile vi sono degli aspetti problematici relativi sia alla pubblicazione, sia alla successiva trascrizione, sia ai controlli ed alle verifiche che lo stesso è tenuto ad effettuare.
Pubblicazione
Il cittadino italiano che contrae matrimonio all'estero è sempre soggetto all'obbligo della pubblicazione, sia che la celebrazione avvenga dinanzi alla nostra autorità consolare, sia che avvenga dinanzi all'autorità locale.
Occorre ricordare, in proposito, le finalità della pubblicazione: evitare, attraverso l'attività di accertamento e di verifica da parte dell'ufficiale di stato civile, che possano essere celebrati matrimoni in presenza di impedimenti che potrebbero condurre a successive azioni di nullità o annullamento e, nel contempo, porre in condizione chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione al matrimonio prima della celebrazione. La funzione della pubblicazione non può venir meno o essere limitata dalle modalità di celebrazione: sarebbe come dire che, poichè gli sposi hanno scelto di celebrare all'estero dinanzi all'autorità locale, solo per tale motivo, il nostro ordinamento non si preoccupa di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni previste e la mancanza di impedimenti, consentendo al cittadino italiano di porre in essere all'estero un matrimonio viziato fin dall'inizio.
E' opportuno sottolineare come l'intera disciplina del matrimonio è costruita sulla preventiva pubblicazione che viene richiamata continuamente, tanto da essere prevista perfino per i cittadini stranieri che vogliono sposarsi in Italia, purchè qui residenti: il principio che la celebrazione del matrimonio è preceduta dalla pubblicazione è talmente rilevante che ricorre in ogni caso anche nelle ipotesi più eccezionali1, tanto che sarebbe incomprensibile un indirizzo contrario, anche se solamente limitato agli italiani che sposano all'estero dinanzi all'autorità locale.
Nel caso di matrimonio celebrato in Consolato, la pubblicazione è espressamente prevista dall'art. 11 del DPR 5/1/1967 n. 200:
*
* presso l'ufficio in cui deve avvenire la celebrazione,
presso l'ufficio della circoscrizione consolare di residenza all'estero,
presso il Comune in Italia, qualora uno degli sposi vi abbia la residenza attuale2.
In altre parole, stabilito comunque l'obbligo della pubblicazione, viene confermato che la stessa dovrà avvenire in primo luogo con riferimento al Consolato dove avverrà la celebrazione, in secondo luogo con riferimento alla residenza degli sposi: presso il Consolato per il cittadino italiano residente all'estero (con esclusione di qualsiasi competenza da parte del Comune di iscrizione AIRE) e presso il Comune per il cittadino residente in Italia.
Occorre ancora ricordare che la celebrazione potrebbe avvenire all'estero anche se nessuno degli sposi risulti esservi residente: in questo caso, la nostra autorità consolare, dopo aver ricevuto la pubblicazione, provvederà a richiederla agli uffici consolari competenti (dove eventualmente risultino iscritti gli sposi) e all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia.
Le motivazioni suesposte, valgono anche nel caso di matrimonio da celebrare dinanzi all'autorità locale: anche in tal caso sono necessarie le pubblicazioni del cittadino italiano, non potendosi ritenere che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 115 c.c. abbia soppresso l'istituto della pubblicazione nella fattispecie in esame.
Infatti, la pubblicazione deve essere effettuata, anche in questo caso, presso l'ufficio consolare della circoscrizione in cui deve avvenire il matrimonio, ai sensi del citato art. 11 del DPR 200/1967, o anche in Italia presso il Comune di residenza del nubendo. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che la pubblicazione diventa sicuramente obbligatoria nel caso il Paese estero richieda un'attestazione relativa alla mancanza di impedimenti da parte del cittadino italiano o richieda il rilascio del certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: tali documenti possono essere rilasciati solamente dopo che sia stato dato corso alle pubblicazioni e non siano risultare opposizioni. Tale situazione porterebbe - coloro che ritengono soppressa le pubblicazione per matrimonio da celebrare dinanzi all'autorità locare - a riconoscere come obbligatoria la pubblicazione nei casi suddetti ed a ritenerla, al contrario, non dovuta nel caso in cui l'autorità estera non richieda nullaosta o certificati di capacità matrimoniale al cittadino italiano: tale indicazione, che andrebbe a configurare una disciplina differenziata dell'istituto della pubblicazione a seconda delle richieste dello Stato estero di celebrazione, è palesante in contrasto con il principio che è il nostro ordinamento (e non quello straniero) che si preoccupa di valutare preventivamente (almeno per il cittadino italiano) la sussistenza del requisiti necessari per il matrimonio e la mancanza di impedimenti e tale adempimento è dovuto in ogni caso e, ovviamente, non può essere lasciato alle richieste - eventuali - delle autorità straniere. La pubblicazione è, ancora, talmente rilevante per l'Italia che punisce con ammenda l'omissione (art. 134 c.c.).3
Nel caso, dunque, di celebrazione dinanzi all'autorità locale, la pubblicazione potrà essere effettuata presso il nostro ufficio consolare nella circoscrizione dove avverrà il matrimonio e dovrà essere richiesta presso l'ufficio consolare dove eventualmente il nubendo italiano risulti iscritto e in Italia in caso di residenza attuale in un Comune. Ma potrà anche essere effettuata direttamente in Italia nel Comune di residenza:: in tale ipotesi, il nubendo straniero non dovrà produrre il nullaosta ex art. 116 c.c. perchè tale documento risulta necessario solamente nel caso di matrimonio dello straniero da celebrare in Italia.4
Occorre, infine, ricordare che la mancanza della pubblicazione non inficia la validità dell'atto di matrimonio, in quanto aspetto attinente alla fase preparatoria del procedimento delle celebrazione e non al momento della fase di formazione del vincolo coniugale: in altri termini, il matrimonio contratto all'estero, pur non essendo stato preceduto dalla prescritte (per il cittadino italiano) pubblicazioni, non può - per tale sola mancanza - essere ritenuto non valido o inefficace dal nostro ordinamento.
Celebrazione del matrimoni all'estero
La celebrazione del matrimonio può avvenire dinanzi all'autorità consolare italiana o dinanzi all'autorità locale.
Nel primo caso, a norma dell'art. 13 del DPR 200/1967, la celebrazione avviene secondo la procedura prevista dall'art. 107 c.c., quindi secondo le stesse disposizioni che disciplinano il matrimonio in Italia.
E' opportuno evidenziare come il terzo comma dell'art. 53 del DPR 396/2000 abbia previsto la possibilità da parte del capo dell'ufficio diplomatico o consolare di delegare, ai sensi dell'art. 109 c.c., alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale di stato civile del Comune in Italia, dove gli sposi intendano contrarre: in pratica, nella fattispecie in esame, il Consolato viene parificato totalmente ad un ufficio di stato civile di un qualsiasi Comune e, come tale, può delegare altro Comune alla celebrazione del matrimonio. Pur mancando una specifica indicazione della possibilità inversa - da Comune a Consolato - tuttavia è da ritenersi che l'ufficiale di stato civile che ha proceduto alla celebrazione per residenza di almeno uno dei nubendi, su specifica istanza degli stessi, possa delegare alla celebrazione il capo dell'ufficio del Consolato richiesto di celebrare: certamente non si tratta di ipotesi molto ricorrente, ma dopo un primo istante di perplessità non si rilevano ostacoli normativi alla delega, ex art. 109 c.c., a favore di un ufficio consolare.
E' il caso di ricordare che i funzionari consolari possono celebrare matrimonio anche fuori dalla sede consolare5, ai sensi dell'art. 110 c.c., quando cioè uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso la sede consolare per malattia o impedimento, e possano celebrare matrimoni per procura6, ai sensi dell'art. 111 c.c., a conferma di come la titolarità della funzione di celebrare matrimonio sia corrispondente a quella dell'ufficiale di stato civile italiano.
La celebrazione del matrimonio può avvenire anche dinanzi all'autorità locale, secondo le leggi del luogo: non vengono richieste, dal nostro ordinamento, particolari formalità relative alla forma di celebrazione, essendo sufficiente che il matrimonio sia considerato valido dalla legge del luogo di celebrazione7, ed essendo anche prevista la trasmissione di atti relativi a matrimoni religiosi, quando vengano riconosciuti gli effetti civili dalla legge locale8.
E' cura degli interessati trasmettere una copia dell'atto di matrimonio alla nostra autorità diplomatica o consolare ed è quest'ultima che effettua la verifica della validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, e provvede alla traduzione e legalizzazione dell'atto, prima della trasmissione in Italia: su tali aspetti non ha dubbi l'ufficiale di stato civile, individuato secondo i criteri di cui all'art. 17 del DPR 396/2000, quando riceve il matrimonio dal nostro Consolato9. Può, invece, avere necessità di ulteriori verifiche quando siano gli stessi interessati a presentare direttamente l'atto per la trascrizione10, in particolare, nel caso in cui manchi la legalizzazione (perchè non prevista, in forza di specifiche Convenzioni) e non risulti che l'atto sia stato, in alcun modo, sottoposto all'attenzione della nostra autorità consolare: nel dubbio sulla validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, potrebbe essere necessario chiedere conferma della sussistenza di tale requisito al Consolato stesso.
Trascrizione in Italia
Ricevuto l'atto per la trascrizione, l'ufficiale di stato civile prima di procedere dovrà effettuare ulteriori verifiche.
Sicuramente, dovrà accertare che nel matrimonio celebrato all'estero dal cittadino italiano risultino rispettate le condizioni ed i requisiti richiesti dal nostro ordinamento e non sussistano impedimenti, secondo gli art. 84 e seguenti del codice civile: in proposito, occorre sottolineare come tale accertamento sia comunque di competenza dell'ufficiale di stato civile, prima della trascrizione dell'atto di matrimonio, anche se quest'ultimo risulti trasmesso dalla nostra autorità diplomatica o consolare. Infatti, specialmente nel caso di matrimonio celebrato all'estero senza le pubblicazioni, la nostra autorità diplomatica o consolare potrebbe non essere in grado di verificare eventuali impedimenti esistenti per il cittadino italiano quale, ad esempio, un precedente matrimonio ancora valido agli effetti civili: in ogni caso, si ritiene che tale accertamento competa all'ufficiale dello stato civile mentre quello relativo alla validità del matrimonio secondo la legge del luogo di celebrazione sia esclusivamente della nostra autorità consolare.
In particolare, occorre soffermarsi sulla verifica di situazioni che siano in contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico, quali, ad esempio, l'età di uno degli sposi inferiore ai 16 anni o, ancora, il fatto che gli sposi siano dello stesso sesso: in tali casi, l'ufficiale di stato civile dovrà rifiutare la trascrizione, rilasciando attestazione contenente le motivazione del rifiuto, dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica per gli eventuali adempimenti di competenza.
Un'ipotesi ricorrente potrebbe essere quella del cittadino italiano che, al momento in cui viene richiesta la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, risulti ancora legato da un precedente matrimonio tuttora valido, in contrasto con l'art. 86 c.c. Su tale fattispecie, qualcuno potrebbe avere ritenuto che l'art. 18 del DPR 396/2000, disponendo la non trascrivibilità degli atti formati all'estero se contrari all'ordine pubblico, rappresenti un limite insuperabile per la trascrizione del secondo matrimonio. In realtà il limite di ordine pubblico sussisteva anche prima che fosse espressamente richiamato dell'entrata in vigore del DPR 396/2000 e, sulla fattispecie in esame, il Ministero di Grazia e Giustizia si era già pronunciato con nota del 20 ottobre 1982 indicando all'ufficiale di stato civile la necessità di trascrivere anche il secondo matrimonio e di dare comunicazione al Procuratore della Repubblica per gli accertamenti del caso e per l'eventuale reato di bigamia. Tale interpretazione sembra ancora attuale, nonostante l'art. 18, e da preferirsi al rifiuto di trascrivere, come confermato anche da una recente risposta ad un quesito data dal Ministero dell'Interno dove, giustamente, si richiama il principio del favor matrimoni al fine di consentire la trascrizione: sarà , eventualmente, l'autorità giudiziaria informata dall'ufficiale di stato civile, che si pronuncerà sulla validità del vincolo e su eventuali reati adottando i provvedimenti di competenza.
In conclusione, l'ufficiale di stato civile, dopo aver svolto gli accertamenti di competenza ed avuto esito positivo dagli stessi, provvederà alla trascrizione del matrimonio pervenuto dall'estero ed ai successivi adempimenti.
Renzo Calvigioni
[b:c887901f80]Auguri e figlie femmine
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Rodofetto
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[b:ab7201d6f0]Mi correggo, last è questo :-D, forse il più importante, ma tutto il resto può sempre servire anche ad altri.[/b:ab7201d6f0]
da ww.meltingpot.org:
Matrimonio all'estero - Cosa succede quando non vengono fatte le pubblicazioni in Italia? 6 marzo 2004
[i:ab7201d6f0]Sono un cittadino italiano, recentemente mi sono sposato in Venezuela con una cittadina venezuelana. Non ho fatto le pubblicazioni di matrimonio nel mio comune di residenza in Italia. Posso avere problemi per trascrivere il matrimonio?
Un Grazie anticipato per la vostra risposta.[/i:ab7201d6f0]
[b:ab7201d6f0]In linea teorica è prevista, benchè poco nota, una mera sanzione amministrativa di tipo pecuniario (comunque modesta) per omessa pubblicazione del matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano.
Tale omissione potrebbe essere rilevata sia dal funzionario consolare a cui viene indirizzata la richiesta di trascrizione e sia dall'ufficiale di stato civile che dovrà provvedervi in Italia.
In ogni caso detta omissione non potrebbe comunque legittimare il rifiuto di trascrizione, come pure non potrebbe compromettere il rilascio del visto d'ingresso nei confronti del coniuge di un cittadino italiano trattandosi di atto dovuto.
[/b:ab7201d6f0]
[color=red:ab7201d6f0][b:ab7201d6f0]Se tutto andrà bene almeno mandami i confetti o una bottiglia di vodka :-D[/b:ab7201d6f0][/color:ab7201d6f0]
Rodofetto
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Sono appena arrivato in ufficio. Stamattina sono andato al mio Comune e ho chiesto lumi, contemporaneamente, la mia ragazza a Mosca ha chiamato l'Ambasciata Italiana e all'unisono ci è stato detto quanto segue:
- siccome le Autorità russe (ZAGS), per celebrare il matrimonio, non hanno richiesto il Nulla Osta (derivante da pubblicazioni) ma semplici documenti di stato civile, non sono richieste pubblicazioni presso il Comune.
Una volta sposati, tradotto e legalizzato l'atto di matrimonio, questo si porta in Ambasciata che lo trasmette d'ufficio al Comune di residenza per la trascrizione e renderlo valido anche per la Legge Italiana.
Per cui ritengo disinnescata la mina! :-D
Grazie a tutti per l'attenzione.
PS
Rodofetto, grazie mille per avermi/ci procurato tutte queste utili e importanti informazioni (in alcuni casi sembrano contradditorie... ma si sa, burocrazia) ricercate fino a così tardi! Grazie!
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Ma figurati, è stato comunque un piacere. In primo luogo il piacere di aiutare un amico, se pur virtuale, in secondo luogo un piacere per la conoscenza, che io metto sempre ai primi posti!
Ora però VOGLIO LE TRE BOTTIGLIE DI VODKA
AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rodofetto
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AH! "rago" !! significa che anche tu stai pensando di sposarti lì ordunque?!
Siccome non mi piace la Vodka, qualora scatti qualche regalo in Vodka o ne entri in possesso, sarà trasmessa in automatico a Rodofetto e amici del forum :-D
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Re: grazie
[quote:d20087e95b="rago"]grazie mille, mettero' a frutto le vostre indicazioni il prima possibile!
Paka Rago
Auguri Morkov![/quote:d20087e95b]
Auguri anche a te Rago; a quando la lieta novella?
Rodofetto
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[quote:744cbf93bb="Morkov"]Siccome non mi piace la Vodka, qualora scatti qualche regalo in Vodka o ne entri in possesso, sarà trasmessa in automatico a Rodofetto e amici del forum :-D[/quote:744cbf93bb]
Spero che te ne regalino un TIR allora anche perchè tra gli amici del forum c'è Mister G. eh eh eh
Rodofetto
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nulla di concreto per ora
Per ora nulla di concreto, ma l'idea di farlo e' nell'aria da parecchio.
VI faro' certamente sapere al momento opportuno.
Intanto congratulazioni a Morkov.
Rago
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