Da verificare se rientra nel punto 4, mia suocera 67 enne che ha fatto ricongiungimento con mia moglia ormai anche italiana non paga nessuna quota di iscrizione, la nipote è italiana e il punto 4 parla di ricongiungimento con cittadino italiano:
1- Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantaciquesimo anno di età, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell' art. 34 del D.Lgs. 286/98.
2- In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno d'età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
3- Le nuove disposizioni contenute nell' art. 29, comma 3, b-bis), sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto d'ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
4- Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008. Pertanto l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio.
5- In merito alliscrizione volontaria al SSN per i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di permesso di soggiorno rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008, considerato che il previsto decreto di revisione delle quote non è stato ancora emanato, come previsto, a ragione, dalla Regione Lazio, possono iscriversi volontariamente (iscrizione che vale un anno solare) con le tariffe attualmente in essere. (SG)
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