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[b:b2978dfca9]La disciplina delle espulsioni nell'ordinamento italiano[/b:b2978dfca9]
2.3.1. L'espulsione amministrativa
L'art. 13 del T. U. prevede quattro diverse ipotesi di espulsione amministrativa:
1. espulsione amministrativa nei confronti dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma T.U.). Questo tipo di espulsione è disposta dal Ministro dell'Interno, previa comunicazione (21) al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari esteri nei casi in cui la condotta dello straniero, "anche non residente nel territorio dello Stato", sia tale da porre concretamente e gravemente in pericolo la sicurezza della collettività , l'ordinamento politico dello Stato od il prestigio delle autorità ;
2. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'clandestino' (22) che, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non è stato respinto (espulsione per ingresso clandestino, art. 13, secondo comma lett. a);
3. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'irregolare' che si trova sul territorio privo del permesso di soggiorno (espulsione per soggiorno irregolare, art. 13 secondo comma lett. b). Questa ipotesi di espulsione colpisce:
* lo straniero che al suo ingresso non abbia richiesto il permesso di soggiorno al questore nel termine degli 8 giorni lavorativi previsti dalla legge (a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore);
* lo straniero al quale sia stato annullato o revocato il permesso di soggiorno;
* [b:b2978dfca9]lo straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo dello stesso.[/b:b2978dfca9]
Riguardo all'ipotesi di espulsione nei confronti dello straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso, il Consiglio di stato, con sentenza n. 820 del 30 marzo /20 maggio 1999 (23), ha precisato che la mancata richiesta del permesso di soggiorno non legittima di per sè l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. In presenza dell'inadempimento alla richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza deve valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero. Allorchè questi abbia instaurato una normale condizione di vita e ciò sia noto all'autorità amministrativa, ad avviso del Consiglio di stato, l'interesse ad un ordinato vivere civile non può ritenersi compromesso dal solo comportamento omissivo di oneri previsti dalla legge e l'espulsione dello straniero deve ritenersi irragionevole. Pertanto, anche se allo straniero irregolare non è riconosciuto un diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, la discrezionalità dell'amministrazione deve trovare giustificazione nella manifesta ragionevolezza delle sue scelte (24).
Nel caso dell'espulsione dello straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo, la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 6374 del 28 maggio/ 23 giugno 1999, è giunta a conclusioni analoghe a quelle del Consiglio di stato sopra riportate: [b:b2978dfca9]la scadenza del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno non comporta automaticamente l'espulsione dello straniero.[/b:b2978dfca9] In questa sentenza la Corte ha rilevato come la fattispecie dell'espulsione per soggiorno irregolare si presta a due plausibili interpretazioni. In base alla prima, l'espulsione scaturisce automaticamente dal decorso dei 60 giorni senza che sia stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno; in base alla seconda, per disporre l'espulsione occorre, unitamente alla condizione positiva della scadenza del permesso, la sussistenza di un'altra condizione, di tipo negativo, consistente nella mancata presentazione dell'istanza di rinnovo fuori termini, ovvero oltre i 60 giorni dalla scadenza ma precedente al provvedimento di espulsione. Optando per la seconda interpretazione la Corte ha ritenuto che la persona in passato regolarmente soggiornante abbia diritto, prima di essere espulsa ad un esame della sua domanda. Secondo la suprema Corte "il superamento dell'automatismo dell'espulsione, a fronte di meri ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, consente di evitare l'ingresso in clandestinità di quei soggetti che - per avere, per ignoranza, errore o dimenticanza, fatto scadere il termine per il rinnovo - potrebbero altrimenti vedersi costretti a una tale scelta, per non avere più un valido permesso di soggiorno e non poterne domandare tardivamente il rinnovo senza andare incontro ad una espulsione automatica". Ne consegue che il ritardo per il rinnovo, così come (ai sensi della sentenza del Consiglio di stato n. 820) il ritardo per la richiesta del permesso di soggiorno non possono essere da soli motivo di espulsione.