In data 17 Maggio 2007 è stato pubblicato su gazzetta ufficiale:
Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa
Di seguito il testo dell'Accordo (fonte Eur-Lex):
L 129 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.05.2007
Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa
Accordo
tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa
LE PARTI,
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito "Comunità", e
LA FEDERAZIONE RUSSA,
DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità,
VISTA la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, secondo cui l'Unione europea e la Federazione russa convengono di esaminare le condizioni per la soppressione dell’obbligo di visto quale prospettiva a lungo termine,
RIBADENDO l’intenzione di istituire tra la Federazione russa e l’Unione europea un regime di spostamenti senza obbligo di visto,
TENENDO CONTO dell’accordo di partenariato e di cooperazione del 24 giugno 1994, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra,
VISTA la dichiarazione comune sull’allargamento dell’Unione europea e le relazioni tra l’UE e la Russia del 27 aprile 2004, in cui si ribadisce l’intenzione dell’Unione europea e della Federazione russa di facilitare il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità e di avviare i negoziati per concludere un accordo in tal senso,
RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo e campo d’applicazione
Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 2
Clausola generale
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Federazione russa, della Comunità o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Federazione russa o degli Stati membri o dal diritto comunitario.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
b) "cittadino dell’Unione europea": qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);
c) "cittadino della Federazione russa": chiunque possegga o abbia acquisito la cittadinanza della Federazione russa conformemente alla normativa nazionale russa;
d) "visto": permesso o autorizzazione rilasciata o decisione adottata da uno Stato membro o dalla Federazione russa per consentire:
- l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri o nel territorio della Federazione russa,
- l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri o nel territorio della Federazione russa;
e) "persona che soggiorna legalmente":
- per la Federazione russa, qualsiasi cittadino dell’Unione europea che ha ottenuto un’autorizzazione a soggiornare temporaneamente, un permesso di soggiorno o un visto per studio o per lavoro di durata superiore a 90 giorni nel territorio della Federazione russa,
- per l’Unione europea, qualsiasi cittadino della Federazione russa autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.
Articolo 4
Documenti giustificativi della finalità del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:
a) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:
- una lettera emessa da un’autorità competente di uno Stato membro o della Federazione russa o da un’istituzione europea attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
b) per gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
- una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, dell’organizzazione, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali della Federazione russa e degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro;
c) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Federazione russa e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa:
- una richiesta scritta dell’associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Federazione russa o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri relativa a un trasporto internazionale su strada che indichi la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
d) per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa:
- una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Federazione russa o degli Stati membri, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
e) per i giornalisti:
- un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;
f) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
- una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;
g) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:
- una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
h) per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
- una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Federazione russa, comitato olimpico nazionale della Federazione russa o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;
i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:
- una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;
j) per i parenti stretti — coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri:
- una richiesta scritta della persona ospitante;
k) per coloro che visitano cimiteri militari o civili:
- un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:
a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei figli minori che accompagnano la persona invitata;
b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;
c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché
- se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,
- se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato,
- se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio della Federazione russa: numero di identificazione fiscale.
3. Per le categorie di cittadini di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.
Articolo 5
Rilascio di visti per più ingressi
1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:
a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
b) coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini.
2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di cittadini, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra il territorio della Federazione russa e quello degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa;
d) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa;
e) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;
f) partecipanti ad eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;
g) giornalisti;
h) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate.
3. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Federazione russa delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 6
Diritti per il trattamento delle domande di visto
1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR
Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
2. Le parti applicano diritti pari a 70 EUR per il trattamento dei visti le cui domande e documenti giustificativi sono stati presentati dal richiedente nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere b), e) ed f), e all’articolo 7, paragrafo 3.
3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
a) i parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti, di cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;
b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;
d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;
e) i disabili ed eventuali accompagnatori;
f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
g) i partecipanti ad eventi sportivi giovanili internazionali e gli accompagnatori;
h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.
Articolo 7
Termini per il trattamento delle domande di visto
1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
Articolo 8
Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari degli Stati membri o della Federazione russa, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Articolo 9
Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa non possano uscire dal territorio della Federazione russa o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.
Articolo 10
Registrazione
Le parti concordano di adottare quanto prima le misure necessarie per semplificare la registrazione, al fine di garantire lo stesso trattamento in materia ai cittadini della Federazione russa e ai cittadini dell'Unione europea che soggiornano, rispettivamente, nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri.
Articolo 11
Passaporti diplomatici
1. I cittadini della Federazione russa o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori degli Stati membri o della Federazione russa senza visto.
2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori della Federazione russa o degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 12
Validità territoriale dei visti
Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Federazione russa e degli Stati membri e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Federazione russa e dell'Unione europea possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri e della Federazione russa alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa.
Articolo 13
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell’accordo (di seguito "comitato"), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Federazione russa. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.
2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione del presente accordo;
b) suggerisce modifiche o aggiunte da apportare al presente accordo;
c) esamina ed eventualmente propone le modifiche da apportare al presente accordo in caso di nuove adesioni all’Unione europea.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e la Federazione russa
Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra gli Stati membri e la Federazione russa, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.
Articolo 15
Clausole finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure rispettive ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.
6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei, in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.