quello nel paese di immatricolazione. Io parlo di poter guidare in Italia una macchina con targa extra-UE. Non è permesso dal nostro CdS. Puoi guidarla a patto che ci sia l'intestatario a bordo altrimenti risulta passibile di contrabbando. Leggevo su un forum:
"Nel caso di un residente in Italia che guida un veicolo con targa straniera extra CE, si verifica l'ipotesi di CONTRABBANDO (ai sensi della Convenzione di New York del 1954, cui l’Italia ha aderito - ratificata attraverso L. 1163/1957) se non sono stati corrisposti i diritti doganali.
Le condizioni secondo cui, ai sensi della Convenzione di New York del 1954, un veicolo può considerarsi “temporaneamente importato” sono:
a) Il regime di temporanea importazione, in franchigia dei diritti doganali, vale esclusivamente fra i paesi aderenti alla convenzione stessa
b) I veicoli devono appartenere a persone aventi la loro residenza abituale al di fuori dello Stato in cui vengono introdotti.
c) Tali proprietari devono recarsi in tale paese per un periodo limitato.
d) Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente per motivi privati.
e) L’uso del veicolo è consentito solamente al proprietario o ad altra persona parimenti residente al di fuori dello Stato, la quale, però, deve essere debitamente autorizza.
Il D. Lvo N° 507/1999 ha depenalizzazione dei reati di contrabbando minore; tale decreto ha infatti introdotto nel Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. N° 43/1973) l’Art. 295 bis il quale in sostanza sostituisce alla sanzione penale pecuniaria una sanzione amm. pecuniaria da 2 a 10 volte i diritti di confine non corrisposti per tutti i casi di contrabbando in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera i 7 milioni e non ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’Art. 295-comma 2.
Il D.P.R. 43/1973 stabilisce gli obblighi relativi al pagamento dei diritti doganali e di confine (si vedano gli Artt. 34 e 35 del Testo Unico per la definizione e per i presupposti di tali obblighi).
L’autovettura non sdoganata dovrebbe rappresentare prodotto o profitto dell’illecito, per cui soggiace a confisca obbligatoria ai sensi dell’Art. 301-comma 1 del Testo Unico.
Le modifiche a carico del testo Unico apportate dal D.L. 507/1999 hanno lasciato inalterata l’applicazione del provvedimento di confisca previsto dall’Art. 301. Infatti è lo stesso Art. 295-bis-comma 3 a stabilire testualmente: “Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo”. L’unica novità in pratica consiste nella riconfigurazione della confisca come misura di natura amministrativa anziché penale nei casi in cui trattasi di illecito amministrativo.
DA QUI UNA DOMANDA:
- A proposito della confisca del veicolo, ai sensi dell'Art. 301-bis del Testo Unico delle leggi in materia doganale, le autovetture sequestrate (in quanto beni mobili iscritti a pubblici registri) possono essere affidate in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anti-contrabbando. Nel caso, poi, di confisca definitiva tali organi di polizia possono, a richiesta, vedersi assegnato il veicolo in via permanente.
L'autorità competente all'affidamento provvisorio (sequestro) e definitivo (confisca) dovrebbe il Capo della Dogana territorialmente competente in caso di illecito amministrativo?
Vi è però un dubbio riguardo al requisito di iscrizione ai
pubblici registri del bene mobile sequestrato. Infatti se un'autovettura immatricolata all'estero non viene sdoganata non potrà neanche essere iscritta al P.R.A. per cui verrebbe a cadere il presupposto per l'affidamento....
COSA NE DITE?
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HO ANCORA UN DUBBIO:
Nel caso di veicolo extra UE che rimane in Italia oltre 6 mesi continuativi senza corrispondere quanto dovuto alla Dogana, si ha la confisca?
Pensavo di sì, ma rileggendo un articolo di Franco Medri scaricato dal sito
www.asaps.it, si afferma il contrario => Si afferma:
Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi continuativi
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dall’articolo 322 del D.P.R. 43/73 T.U.L.D. che è stato abrogato dall’articolo 10 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 473 in riferimento all’articolo 39 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689 che recita: “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l’ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all’ammenda, o alla multa una pena pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti”.
N.B.-Non si procede al sequestro del veicolo.
Dunque Medri afferma che vada fatto il sequestro per confisca ai sensi dell’articolo 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca – “Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto”) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D. in questi casi:
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente in Italia.
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato da cittadino residente in Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega
- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato dallo stesso non per uso privato ma per fini commerciali
MA NON NELL'IPOTESI DI veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi continuativi
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Viceversa secondo quanto scritto da altri autori sembrerebbe che il sequestro per confisca ci stia nel caso di permanenza in Italia di un veicolo immatricolato in un paese extra UE per oltre 6 mesi senza che siano assolti gli obblighi doganali."