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Auto Russa In Italia
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
Sono andato all'ACI. All'inizio non sapevano cosa dirmi, allora hanno consultato qualcuno di un altro ufficio. Però alla fine non è saltato fuori nulla di interessante, nel senso che mi hanno detto solo che il limite massimo è di un anno dall’ingresso in Italia della vettura, ma non mi hanno saputo dire come questo anno viene calcolato. E rimane il dubbio: se lo straniero va per esempio per due giorni in Svizzera, il calcolo dell’anno si azzera?
Mi hanno solo detto che per l’immatricolazione serve la carta di circolazione straniera con dichiarazione di autenticità rilasciata dalla motorizzazione straniera, con apostilla.
 



 
alocati Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
secondo la legge, andando in svizzera e rientrando in italia non dovrebbero esserci problemi. Infatti i pullmini ucraini che venogno tutte le domeniche qui sono anni e anni che vanno e vengono gli stessi mezzi quindi do per scontato che basti espatriare. Il problema è che non so come si faccia far risultare che un mezzo entra ed esce non essendoci alcun timbro sul libretto....
 



 
sovietboy Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
attenzione pero'... ho scritto una fregnaccia. Se va in Svizzera, visto che non ci sono le frontiere (ormai è shenghen da qualche anno) non gli metteranno il timbro sul passaporto e quindi è un inutile viaggio. dovrebbe almeno una volta all'anno passare una frontiera (Ucraina o Moldavia ....) in modo che nel passaporto risulti un timbro e così lui puo' benissimo dire che l'auto è uscita e rientrata e non è rimasta in territorio italiano per più di un anno e potrebbe anche sempre dire che l'auto l'ha presa nell'ultimo viaggio che ha fatto. Andrebbe valutata quindi l'effettiva convenienza o meno.
 



 
Ultima modifica di sovietboy il 17 Mag 2012, 10:28, modificato 1 volta in totale 
sovietboy Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
Per il momento, in base a dove vive, gli è sufficiente passare la frontiera con la Croazia, senza arrivare in Moldavia o in Ucraina. Da Trieste sono una trentina di km o poco più.
 




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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
e allora non dovrebbero esserci problemi. L'importante è che dimostri (tramite i timbri del passaporto) che è uscito dal territorio italiano (o meglio dallo spazio UE) per un probabile ritorno in patria e un rientro. Poco importa a loro se la frontiera è quella della croazia (il che allungherebbe il viaggio) ma mi viene il dubbio che possano rompergli le scatole lo stesso se volessero andando a vedere i timbri degli stati non attraversati per il ritorno in patria. Ma la legge è comunque chiara: entro un anno dall'entrata deve lasciare la UE non è specificato se debba tornare per forza in Russia o basti uscire dalle frontiere Europee. L'unico problema a questo punto è ottenere i visti per la Croazia ogni anno... tenendo conto che si trova in Italia e non in Russia. Altro fattore importante: deve avere la carta verde e vedere se la compagnia assicuratrice garantisce il rimborso in caso di incidente in Italia. Poi il discorso della patente: se prende la residenza in italia deve comunque rifare la patente entro un anno. La strada della reimmatricolazione potrebbe essere tortuosa se il modello di vettura che guida non è stata venduta in territorio italiano (es. una Zhiguli   ) perchè andrebbe riomologata (i vetri devono avere il bollino CE, fargli fare una revisione aggiuntiva, un collaudo ecc. ecc.). Se invece il modello è stato venduto in italia basta pagare la reimmatricolazione e il gioco è fatto (mi pare ammonti ad un centinaio di euro)
 



 
Ultima modifica di sovietboy il 17 Mag 2012, 13:57, modificato 1 volta in totale 
sovietboy Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
Credo sia sufficiente uscire dall'area-Schengen. Giuso per non dare troppo nell'occhio, sarebbe meglio evitare di uscire e rientrare nella stessa giornata.
Il viaggio si allungherebbe sicuramente passando per la Croazia prima di andare in Ucraina o Moldavia. Ma la mia idea era che potrebbe recarsi soltanto in Croazia, starci uno o due giorni e poi rientrare in Italia, avendo cura di farsi timbrare il passaporto sia in uscita che in entrata. Ciò al solo scopo di far uscire "ufficialmente" l'auto dal territorio CE e farla rientrare sotto un'altra data. Ovviamente, se per altri motivi deve far rientro al Paese di origine, per poi tornare in Italia, può lasciar perdere la Croazia e fare il viaggio normalmente: avrà già timbri a sufficienza.........
 




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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
flydream ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Se invece il modello è stato venduto in italia basta pagare la reimmatricolazione e il gioco è fatto (mi pare ammonti ad un centinaio di euro)


Sì sì, fortunatamente è una vettura venduta anche in Italia!
 



 
alocati Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
Altra domanda: io, con la mia normalissima patente italiana, posso guidare qui in Italia l'auto con targhe russe??
 



 
alocati Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
mi spiace... purtroppo per gli italiani è permesso guidare solo auto UE... altrimenti avrei fatto immatricolare la mia in ucraina intestandola a mia moglie per pagare meno di assicurazione bollo bollino blu collaudo e altri balzelli italiani
 



 
sovietboy Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
flydream ha scritto: [Visualizza Messaggio]
mi spiace... purtroppo per gli italiani è permesso guidare solo auto UE... altrimenti avrei fatto immatricolare la mia in ucraina intestandola a mia moglie per pagare meno di assicurazione bollo bollino blu collaudo e altri balzelli italiani



Potrei anche sbagliarmi ma, per quel che ricordo, se l'auto è intestata a tua moglie e lei ti fa una delega scritta (mi sembra che debba essere vistata dal Comune), tu puoi guidare l'auto.
 




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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
quello nel paese di immatricolazione. Io parlo di poter guidare in Italia una macchina con targa extra-UE. Non è permesso dal nostro CdS. Puoi guidarla a patto che ci sia l'intestatario a bordo altrimenti risulta passibile di contrabbando. Leggevo su un forum:

"Nel caso di un residente in Italia che guida un veicolo con targa straniera extra CE, si verifica l'ipotesi di CONTRABBANDO (ai sensi della Convenzione di New York del 1954, cui l’Italia ha aderito - ratificata attraverso L. 1163/1957) se non sono stati corrisposti i diritti doganali.

Le condizioni secondo cui, ai sensi della Convenzione di New York del 1954, un veicolo può considerarsi “temporaneamente importato” sono:

a) Il regime di temporanea importazione, in franchigia dei diritti doganali, vale esclusivamente fra i paesi aderenti alla convenzione stessa

b) I veicoli devono appartenere a persone aventi la loro residenza abituale al di fuori dello Stato in cui vengono introdotti.

c) Tali proprietari devono recarsi in tale paese per un periodo limitato.

d) Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente per motivi privati.

e) L’uso del veicolo è consentito solamente al proprietario o ad altra persona parimenti residente al di fuori dello Stato, la quale, però, deve essere debitamente autorizza.



Il D. Lvo N° 507/1999 ha depenalizzazione dei reati di contrabbando minore; tale decreto ha infatti introdotto nel Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. N° 43/1973) l’Art. 295 bis il quale in sostanza sostituisce alla sanzione penale pecuniaria una sanzione amm. pecuniaria da 2 a 10 volte i diritti di confine non corrisposti per tutti i casi di contrabbando in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera i 7 milioni e non ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’Art. 295-comma 2.
Il D.P.R. 43/1973 stabilisce gli obblighi relativi al pagamento dei diritti doganali e di confine (si vedano gli Artt. 34 e 35 del Testo Unico per la definizione e per i presupposti di tali obblighi).

L’autovettura non sdoganata dovrebbe rappresentare prodotto o profitto dell’illecito, per cui soggiace a confisca obbligatoria ai sensi dell’Art. 301-comma 1 del Testo Unico.
Le modifiche a carico del testo Unico apportate dal D.L. 507/1999 hanno lasciato inalterata l’applicazione del provvedimento di confisca previsto dall’Art. 301. Infatti è lo stesso Art. 295-bis-comma 3 a stabilire testualmente: “Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo”. L’unica novità in pratica consiste nella riconfigurazione della confisca come misura di natura amministrativa anziché penale nei casi in cui trattasi di illecito amministrativo.

DA QUI UNA DOMANDA:
- A proposito della confisca del veicolo, ai sensi dell'Art. 301-bis del Testo Unico delle leggi in materia doganale, le autovetture sequestrate (in quanto beni mobili iscritti a pubblici registri) possono essere affidate in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anti-contrabbando. Nel caso, poi, di confisca definitiva tali organi di polizia possono, a richiesta, vedersi assegnato il veicolo in via permanente.
L'autorità competente all'affidamento provvisorio (sequestro) e definitivo (confisca) dovrebbe il Capo della Dogana territorialmente competente in caso di illecito amministrativo?

Vi è però un dubbio riguardo al requisito di iscrizione ai
pubblici registri del bene mobile sequestrato. Infatti se un'autovettura immatricolata all'estero non viene sdoganata non potrà neanche essere iscritta al P.R.A. per cui verrebbe a cadere il presupposto per l'affidamento....

COSA NE DITE?

--------

HO ANCORA UN DUBBIO:

Nel caso di veicolo extra UE che rimane in Italia oltre 6 mesi continuativi senza corrispondere quanto dovuto alla Dogana, si ha la confisca?

Pensavo di sì, ma rileggendo un articolo di Franco Medri scaricato dal sito www.asaps.it, si afferma il contrario => Si afferma:

Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi continuativi
SANZIONE: La predetta violazione è sanzionata dall’articolo 322 del D.P.R. 43/73 T.U.L.D. che è stato abrogato dall’articolo 10 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 473 in riferimento all’articolo 39 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689 che recita: “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l’ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all’ammenda, o alla multa una pena pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti”.

N.B.-Non si procede al sequestro del veicolo.

Dunque Medri afferma che vada fatto il sequestro per confisca ai sensi dell’articolo 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali: Confisca – “Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto”) del D.P.R. 43/1973 T.U.L.D. in questi casi:

- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione ed utilizzato da cittadino residente in Italia.

- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato da cittadino residente in Stato extra CE, diverso dal proprietario e senza delega

- Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario ed utilizzato dallo stesso non per uso privato ma per fini commerciali

MA NON NELL'IPOTESI DI veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 6 mesi continuativi
---------

Viceversa secondo quanto scritto da altri autori sembrerebbe che il sequestro per confisca ci stia nel caso di permanenza in Italia di un veicolo immatricolato in un paese extra UE per oltre 6 mesi senza che siano assolti gli obblighi doganali."
 




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#savedonbasspeople from ukrainian army
 
sovietboy Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
Mia moglie ha cittadinanza russa e residenza in Italia; quindi nemmeno lei potrebbe guidare l'auto del padre con targa RUS?? Ho capito bene??
 



 
alocati Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
e) L’uso del veicolo è consentito solamente al proprietario o ad altra persona parimenti residente al di fuori dello Stato, la quale, però, deve essere debitamente autorizza. (Convenzione di New York del 1954, cui l’Italia ha aderito - ratificata attraverso L. 1163/1957)

tua moglie è residente in Italia quindi  la risposta è no
 




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#savedonbasspeople from ukrainian army
 
Ultima modifica di sovietboy il 29 Giugno 2012, 13:22, modificato 2 volte in totale 
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Messaggio Re: Auto Russa In Italia 
 
mi sono informato bene (perchè il discorso interessa anche a me)
e ho trovato questo documento.

http://www.italy-ontheroad.it/stranieri/ANCILLOTTI_150910.pdf

Leggi lo schema a pag.3
Se si tratta di un cittadino extra-UE che non è residente in Italia puo' importare temporaneamente il veicolo per un massimo di 6 mesi e poi espatriare (va bene suppongo anche il giochetto di uscire dalla forntiera)

Se invece il proprietario straniero è residente in Italia non puo' importare temporaneamente il veicolo ma lo puo' fare solo a livello definitivo : si pagano i diritti doganali (quindi è qui che compare la data ed i timbri!) ed entro 1 anno si deve immatricolare in Italia.

"Adempiute le formalità doganali, il veicolo extra-UE può circolare per un anno con targa e documenti esteri (come il veicolo immatricolata in UE) ma poi deve essere nazionalizzato, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria dell’articolo 132 comma 5."

La chiave del discorso è tutta qui.
Va da se che se neppure all'aci sanno rispondere a maggior ragione vuoi che un vigile sappia tutte le leggi particolari come questa e gli eventuali casi particolari? però preferirei non rischiare la sanzione. Il discorso dell'auto con targa UE effettivamente non è possibile dimostrare che è sul territorio italiano da più di un anno ecco perchè auto polacche rumene e tedesche circolano sul territorio italiano senza problemi e senza particolari limitazioni.

Per il discorso del giochetto:
"Il veicolo rimane in Italia per non più di 6 mesi
Il conducente è residente all’estero ed proprietario, o suo parente entro il 3° o persona munita di delega (la delega non è necessaria se il proprietario è a bordo)
Il conducente è residente in Italia ma a bordo è presente il proprietario o un suo parente entro il 3° residente all’estero
"

Quindi se tuo suocero fosse residente all'estero, con una delega per te o tua moglie potete guidare il veicolo per 6 mesi e poi espatriare ogni 6 mesi.
 




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Ultima modifica di sovietboy il 29 Giugno 2012, 15:41, modificato 2 volte in totale 
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