Guarda, l'unica cosa che so, è che la cittadinanza, oltre che essere "di sangue" è anche "di suolo", ovvero dove ci si trova al momento della nascita. Di conseguenza:
Se un uomo del Burkina Faso ha un figlio con una donna del Bangladesh (dio ce ne scampi, ma di questi tempi non mi stupirei) in Italia, il figlio può acquisire la cittadinanza Italiana.
Un altro esempio? GENOVA: Coppie di ecuadoregni immigrati illegalmente che procreano ad età impensabili (15/16 anni) solo per avere così poi la cittadinanza Italiana.
Morale: ottenere la cittadinanza italiana...è un gioco da ragazzi. Difatti ci sguazzano un po' tutti..
ma da quando, Giorgino?! Ma cosa stai dicendo? Ma che suolo, caro? Quei poveri ecuadoregni immigrati in Italia non avranno figli cittadini italiani, ma rischiano di perdere i propri figli, se per esempio non sono in grado a garantire per propri figli case, cibo ecc. in Italia
o si nasce da almeno uno dei genitori italiani, o si fa la domanda per cittadinanza italiana da maggiorenni
Ministero dell'Interno:
http://www.interno.it/mininterno/ex...a_italiana.html
Cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di:
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9, legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni)
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI A ITALIANI (art. 5, legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni)
Concessione della cittadinanza
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia
PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.
Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali
Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:
nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920
dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.
La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91
cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91
documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.